Avv. Dario Luraghi
La sentenza n. 90 del 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 168-bis, comma 1, c.p., nella parte in cui esclude la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, DPR 309/1990, come risultante a seguito dell’innalzamento del massimo edittale operato dal d.l. 123/2023. La Corte ha ritenuto tale esclusione irragionevole e lesiva dell’art. 3 Cost., in quanto determina un trattamento deteriore per un reato che costituisce una fattispecie attenuata, rispetto al quale la messa alla prova svolge una funzione coerente con la finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost.
È stata evidenziata un’ingiustificata disparità rispetto al reato di istigazione all’uso di stupefacenti, di maggiore gravità ma ancora ammissibile alla messa alla prova, con conseguente sovvertimento dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza del sistema. La Corte ha osservato che l’esclusione automatica dell’istituto, derivante dal solo dato edittale, compromette sia la funzione premiale e risocializzante della messa alla prova, sia la sua finalità deflattiva, particolarmente rilevante nei procedimenti relativi a condotte di piccolo spaccio connotate da marginalità e scarsa offensività. La pronuncia ha limitato la declaratoria di incostituzionalità al solo art. 168-bis c.p., escludendo censure dirette al quadro normativo del procedimento o alla struttura del reato, e ha affermato l’immediata operatività dell’ammissibilità della messa alla prova per tutti i procedimenti pendenti. In conclusione, la Corte ha ribadito la necessità di assicurare coerenza sistematica e proporzione nel trattamento delle fattispecie di minore gravità, impedendo che la disciplina vigente attribuisca a tali reati un regime più severo rispetto a fattispecie di maggiore disvalore.