L’ art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990 configura la fattispecie di lieve entità di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e, sino all’autunno dell’anno 2023, l’imputato di tale reato poteva chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, la quale determinava l’estinzione del reato in cambio dell’esecuzione di lavori di pubblica utilità da eseguire in favore della collettività (oltre che del risarcimento del danno). Avv. Dario Luraghi
Tale soluzione giuridica veniva largamente utilizzata all’interno dei Tribunali.
A seguito dell’introduzione del “decreto Caivano” (d.l. 123/2023), la pena massima della reclusione di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 viene innalzata da quattro a cinque anni.
La modifica trova motivazione nell’esigenza di consentire al Giudice di applicare, anche per le fattispecie di lieve entità di spaccio, la custodia cautelare in carcere (art. 280 co. c.p.p.), in quanto prima non era possibile (nella maggior parte dei casi, venivano disposti gli arresti domiciliari oppure l’obbligo di presentazione settimanale alla Polizia Giudiziaria).
Tuttavia, il "decreto Caivano" impedisce, di fatto, agli imputati di tali reati di accedere alla Messa alla Prova (art. 168 bis c.p.), in quanto la medesima è consentita solo per i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione (salvo altri casi specifici), mentre il nuovo art. 73 co. 5 prevede una pena superiore (cinque anni).
I riti speciali opzionali per poter affrontare il processo penale, pertanto, saranno solamente quelli del rito abbreviato o del patteggiamento, i quali dovranno essere valutati attentamente, caso per caso.