L’oblazione è una causa di estinzione del reato prevista dal codice penale, applicabile esclusivamente ai reati contravvenzionali, ovverosia i reati puniti con la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. Si configura come un meccanismo deflattivo del processo penale, mediante il quale l’imputato può estinguere il reato pagando una somma di denaro allo Stato. L’ordinamento distingue due tipologie: oblazione comune, applicabile alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, e oblazione speciale, relativa a contravvenzioni punite alternativamente con arresto o ammenda. L’accesso all’istituto è subordinato al rispetto di precisi requisiti: per l’oblazione comune è sufficiente il pagamento anticipato dell’ammenda in misura ridotta, entro determinati tempistiche processuali; per quella speciale è necessaria la valutazione discrezionale del giudice che valuterà, tra le altre cose, i precedenti penali e il danno provocato alla persona offesa. In caso di ammissione all’ oblazione, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato. L’istituto non comporta l'accertamento di responsabilità penale né implica effetti sul piano civile. Si tratta di uno strumento ispirato ai principi di economia processuale e proporzionalità, particolarmente rilevante nei procedimenti per reati di minore allarme sociale.