L'interrogatorio nel procedimento penale


L’interrogatorio dell’indagato o imputato costituisce un atto tipico del procedimento penale disciplinato dagli artt. 64 e 65 c.p.p., caratterizzato da una natura mista in quanto rappresenta al contempo mezzo di difesa e fonte di prova, inserendosi in un sistema fortemente garantista volto a tutelare il diritto di difesa e la libertà morale del dichiarante. Esso deve essere preceduto dagli avvisi di legge, tra cui quello relativo alla facoltà di non rispondere e all’utilizzabilità delle dichiarazioni, e richiede la necessaria assistenza del difensore, la cui assenza incide sulla validità dell’atto, mentre le dichiarazioni devono essere rese in modo libero e consapevole, senza coercizioni o indebite pressioni. Sotto il profilo funzionale, l’interrogatorio consente all’indagato di esporre la propria versione dei fatti e di incidere sull’evoluzione del procedimento, pur rimanendo una facoltà e non un obbligo, come evidenziato dalla giurisprudenza che esclude nullità in caso di mancato esercizio della richiesta difensiva, mentre sotto il profilo probatorio le dichiarazioni possono assumere rilevanza, nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando presentino contenuto auto o eteroaccusatorio. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che eventuali vizi relativi a precedenti dichiarazioni non si estendono automaticamente all’interrogatorio successivo validamente svolto, confermandone l’autonomia, e che, in ambito cautelare, l’interrogatorio di garanzia non deve essere necessariamente rinnovato in caso di reiterazione della misura, evidenziando così la funzione di controllo giurisdizionale dell’atto. Ne deriva che l’interrogatorio si configura come atto a struttura garantita e a contenuto eventuale, nel quale si realizza il bilanciamento tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali dell’indagato, in particolare il diritto al silenzio e alla difesa tecnica, elementi che ne condizionano la validità e l’utilizzabilità processuale.

Avv. Dario Luraghi