Introdotta l’attenuante della “lieve entità” anche per il reato di rapina

La rapina è uno dei reati del codice penale di maggior allarme e rilevanza sociale e, infatti, può considerarsi il più modificato degli ultimi anni a causa del succedersi delle maggioranze politiche, tanto che oggi la pena per il reato base (non aggravato) è della reclusione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni: senza dubbio molto elevata rispetto al passato.
Nella quotidianità, il delitto di rapina può assumere numerosissime sfaccettature, tanto che ciascun caso giudiziario può dirsi unico per le persone coinvolte, le intenzioni, il tipo di violenza utilizzata, i mezzi, le modalità, i luoghi e molto altro; per fare un esempio, molto spesso alcune “rapine” consistono nel sottrarre beni di prima necessità (alimentari) all’interno dei supermercati, assicurandosi l’impunità usando forza o minaccia contro chi cerca di fermare (legittimamente) questi soggetti.   
È per questi motivi che, con la sentenza 86/2024 del 16 aprile 2024 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena per la rapina possa essere diminuita dal giudice in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Effettivamente, in alcuni casi, se non ci fosse stato questo intervento della Corte Costituzionale, la pena detentiva per la rapina può ancora oggi determinare sanzioni in concreto sproporzionate, quando, invece, ciascuna pena deve essere, a livello costituzionale, individualizzata e finalizzata alla rieducazione del singolo e specifico soggetto.

Avv. Dario Luraghi