Il nuovo rito abbreviato introdotto dalla Riforma Cartabia e le condanne anteriori

Il rito abbreviato costituisce uno dei cosiddetti “riti premiali” del codice di procedura penale, in quanto “premia” l’imputato con uno sconto secco di un terzo sulla pena finale in caso di condanna. 

D’altra parte, l’imputato che sceglie di essere processato tramite tale rito, acconsente che il giudice possa aver accesso libero a tutte le prove raccolte dal Pubblico Ministero in fase di indagine: trattasi di caso eccezionale, in quanto il processo penale ordinario prevede, invece, che le prove si formino innanzi al giudice durante il dibattimento (ad esempio tramite l’audizione di testimoni e periti).

Con la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il rito abbreviato è stato ulteriormente potenziato nella misura premiale per disincentivare le impugnazioni delle sentenze di condanna rese all’esito del giudizio abbreviato stesso. Infatti, il nuovo comma 2 bis dell’art. 442 c.p.p. prevede che quando l’imputato non propone impugnazione, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.

Ora, a fronte di tale ulteriore sconto di pena, diversi condannati si sono domandati se l’ulteriore riduzione di un sesto poteva valere anche per il proprio caso specifico, magari a processo chiuso a distanza di anni, in virtù del principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza contenuto all’art. 3 della Costituzione e del principio di retroattività della norma penale più favorevole ai sensi dell’art. 2 c.p.

Ebbene, la soluzione attuale è negativa: non è possibile per i condannati anteriori al d.lgs. 150/2022 richiedere l’ulteriore sconto di un sesto di pena, poiché uno dei pilastri fondamentali del diritto penale poggia proprio sul principio del giudicato e sulla sua intangibilità (art. 2 co. 4 c.p., si veda anche Cassazione penale, sentenza n. 13103/2024).