A seguito di una sentenza di condanna, la Prefettura competente per territorio può inserire nei sistemi informativi della Motorizzazione uno specifico ostativo al rilascio/rinnovo della patente di guida. Al fine di eliminare l’ostativo e quindi consentire all'interessato il rilascio/rinnovo della patente di guida, la legge impone il ricorso ai c.d. “provvedimenti riabilitativi”, tra i quali vi è la riabilitazione ex art. 179 c.p. (avanti al Tribunale di Sorveglianza) oppure la riabilitazione delle misure di prevenzione ex art. 70 d.lgs. 159/2011 (avanti alla Corte d’Appello), le quali, estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna/misura, richiedono il rispetto di diversi requisiti di legge. È bene, in questi casi, rivolgersi ad un avvocato. È anche possibile proporre ricorsi amministrativi gerarchici (ad es. rivolgendosi al Ministero dell’Interno), i quali, tuttavia, potrebbero non risolvere il problema alla radice e in maniera definitiva. Per ottenere la riabilitazione penale ex art. 179 c.p. (per le condanne) e così la patente di guida, sarà indispensabile valutare, col proprio legale, una serie di elementi, e cioè: il decorso temporale (un determinato periodo di tempo dal giorno in cui la pena sia stata eseguita); l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche tramite contatti con la persona offesa; pagamento/rateizzazione delle spese processuali e delle pene pecuniarie; buona condotta e cioè assenza di denunce e condanne per fatti successivi e altri fattori di reinserimento sociale. Una volta soddisfatti tutti i predetti requisiti, potrà essere presentata apposita istanza al Tribunale di Sorveglianza che fisserà udienza ove sarà obbligatoria l’assistenza di un avvocato.