Il nostro ordinamento prevede che, ove un soggetto abbia subito a causa della commissione di un reato un danno patrimoniale o non patrimoniale (persona offesa), vi è la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente all’interno del processo penale, senza dover instaurare un procedimento civile separato contro l’imputato. Lo strumento indispensabile è la dichiarazione di costituzione di parte civile, ovverosia un atto redatto da un avvocato che ha forma scritta e una serie di requisiti formali fondamentali che, se non rispettati, comporteranno una pronuncia di estromissione da parte del Giudice. Senza la predetta costituzione, inoltre, la persona offesa da reato non avrà la possibilità di inserirsi all’interno del processo penale e chiedere il risarcimento (nella prassi la persona offesa non si presenta in udienza senza un proprio difensore, che, appunto, formulerà la dichiarazione di costituzione di parte civile). È fondamentale, tuttavia, prepararsi anticipatamente all’apertura del processo penale, in quanto la dichiarazione di costituzione di parte civile deve sottostare a stringenti termini temporali che, se non rispettati, comporteranno la decadenza del diritto e quindi la persona offesa non avrà altra scelta che instaurare un procedimento civile separato (con costi e modalità differenti). Avv. Dario Luraghi